Piani di azioni positive

Il Piano triennale di azioni positive (Legge n.125/1991e dal Decreto legislativo n.196/2000, art.7, c.5 ) nasce come adempimento dei Comitati Pari Opportunità, che lo proponevano all’Amministrazione, con il fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse erano sottorappresentate.

Oggi il Piano di Azioni Positive, proposto dai Comitati Unici di Garanzia all’Amministrazione, rispecchia le competenze allargate di questo nuovo organismo e viene redatto per rispondere anche all’esigenza di contribuire al miglioramento del clima lavorativo, per favorire la condivisione dei valori di equità e di rispetto della dignità dei lavoratori. Le pubbliche Amministrazioni adottano il Piano di Azioni Positive dopo aver acquisito il parere della Consigliera di Parità territorialmente competente.

I Piani sono un documento programmatico dell’Amministrazione e hanno durata triennale e in accordo con la Direttiva 2/2019 possono essere revisionati entro il 31 gennaio di ogni anno.


Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, devono inserire la loro programmazione di attività prevista nei Piani di Azioni Positive nell’apposita sezione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO).

Di seguito l’estratto del piano di azioni positive 2023-2025 dal PIAO.